Area industriale M.M.M. - Dieci residenti tra tecnici ed avvocati hanno formalizzato la denuncia anche al Prefetto e alla compagnia carabinieri di Santa Maria Capua Vetere. 14/12/2010 - 10:18
Fonte: Interno 18Casapulla - Denuncia formalizzata alla Procura della Repubblica, alla Prefettura di Caserta e alla compagnia carabinieri di Santa Maria Capua Vetere. Ben dieci i residenti di Casapulla, tra cui tecnici ed avvocati, che con documenti alla mano hanno fatto emergere, tramite nota dettagliata in ogni sua parte e con vasto materiale in allegato, quanto sta accadendo nell’ex area industriale di Casapulla. Nell’oggetto della denuncia si legge: ‘ex area industriale dismessa M.M.M. - L.R. 19 del 28/12/2009 (Piano Casa). Concessione edilizia in sanatoria numero 7 dell’11/3/2010; Permesso a costruire numero 47 del 13/10/2010’. Con riferimento all’oggetto della denuncia i cittadini A.M., V.M., A.G.. R.F., M.P., L.Z., G.P., G.C., e gli avvocati M.A. e G.C. intendono rappresentare quanto segue:
Premesso che il 28 dicembre 2009, la Regione Campania approvava la legge regionale numero 19 definita Piano Casa e i suoi indirizzi generali; che la stessa all’articolo 2 (definizioni) comma ‘E’ recita: “Per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge; che la stessa all’articolo 3 (Casi di esclusione) comma ‘1’ recita: gli interventi edilizi di cui agli artt 4-5-7 non posso essere realizzati su edifici che al momento delle rpesentazioni della denuncia di inizio di attività di edilizia (Dia) o della richiesta del permesso a costruire risultano: realizzati in assenza o in difformità all’articolo abitativo; che la stessa all’articolo 7 (riqualificazioni aree urbane degradate) comma 5 recita: nelle aree urbanizzate e degradate, per immobili dismessi, con dimensione di lotto non superiori a 15mila metri quadrati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici geenrali, sono consentiti interventi di sostituzione ediliza a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore al 30% per le destinazioni di edilizia sociale di cui all’art 1, comma 3, del decreto ministeriale del 22 aprile 2008 (definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dell’obbligio di notifica degli aiuto di stato, ai sensi degli artt 87-88 del Trattato istitutivo della comunità europea). La volumetria derivante dalla sostituzione ediliza puà avere le seguente destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al 10%, esercizi di vicinato, botteghe artigiane. Se l’intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manufatturiere industriali, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell’immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essrre cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della rpesente legge.
Accertato che in data 30 settembre 1986 il signor Mariano Moselli nato a Grumo Nevano i l6 ottobre 1927 in qualità di Amministratore Unico della società MMM Commercio srl inoltrava al Comune di Casapulla richiesta di condono edilizio (prot. n. 6003) per degli abusi edilizi consumati negli anni ‘80 sull’area in questione; che solo dopo ‘24 anni’ e precisamente l’11 marzo 2010 il signor Moselli dopo un percorso lunghissimo, chiedeva, pagava gli oneri dovuti e immediatamente gli veniva rilasciata la ‘concessione in sanatoria’ (numero 7 del 2010) che sanava tutti gli abusi; che durante i primi mesi dell’anno in corso, sono mutate le piantite catastali (allegate alla denuncia) sia per quanto riguarda le particelle sia per quanto riguarda le volumetrie che per le destinazioni d’uso.
Costatato che in data 13 maggio 2010 protocollo numero 5230 veniva presentata dalla società Eurocasa Srl (che dimostrava di avere il titolo di proprietà delle aree) una pratica edilizia per la realizzazione di numero 150 appartamenti, seguendo le linee guida della L.R. numero 19 del 28 dicembre 2009, sulle aree industriali dismesse e degradate; che la società Eurocasa Srl in data 25 maggio 2010 protocollo numero 5676 inoltrava una nota dove si sollecitava il sindaco di Casapulla a far esaminare alla commissione ediliza comunale in tempi brevissimi la pratica edilizia in questione per futili motivi; che il sindaco Ferdinando Bosco, attraverso precisa segnalazione scritta alla C.E.C., sollecitava questi ad esaminare la pratica della società Eurocasa srl in tempi brevi, anticipandone così il passaggio in commissione a discapito delle preatiche già giacenti da tempo; che in data 29 giugno 2010 la C.E.C. esaminava la pratica producendo il verbale numero 24, proncunciandosi in modo favorevole all’accoglimento e determinando però delle precise considizioni; che le condizioni suggerivano invitando il responsabile dell’area tecnico-urbanistica di richiedere all’Eurocasa Srl una precisa e dettagliata perizia tecnica e giurata per la quantificazione dei parametri edilizi volumetrici ‘esistenti’ posti alla base dell’intervento secondo le prescrizioni della L.R. 19.
Considerato che a seguito del deposito della perizia tecnica giurata e/o asseverata prot. numero 9791 del settembre us dal tecnico incaricato dalla Eurocasa Srl tale ingegner Giuseppe Baccaro (nipote dell’attuale assessore alle Finanze Carmine Baccaro), il responsabile dell’area tecnica urbanistica, in data 13 ottobre 2010 rilasciava alla società Eurocasa Srl il permesso a costruire numero 47 come titolo autorizzativo per la pratica edilizia presentata il 13 maggio 2010 protocollo 5230.
Visionate/i il certificato di destinazione urbanistica del 28 maggio 2008 numero 16; le varie piantine catastali allegate riferite all’anno 2009 e 2010; le visure catastali dello stesso periodo; le varie google map che descrivono la zona interessata dall’intervento edilizio; le foto dei terreni e delle aree interessate dall’intervento edilizio prima del rilascio del permesso a costruire.
Visto che alla luce dei fatti sopraelencati, si evidenzia che sull’erroneo presupposto che l’area dell’intervento sopra citato fosse già in precedenza edificata e regolarmente autorizzata dal Comune come rappresentata nelle piantine catastali allegate, sono state rilasciate le autorizzaioni in oggetto; che come si evince dalle immagini allegate (google map e foto), la stessa zona, non era affatto edificata nella misura riportata nei permessi precitati; che in buona sostanza lo stato dei luoghi, alla luce delle imamgini delle mappe satellitari, delle foto e delle piantine catastali allegate, è stata, artatamente o in buona fede, alterata, per determinare inesistenti volumetrie industriali per le quali, richiederne prima la conservazioni, poi successivamente il mantenimento, tramutando le volumetrie abitative ai sensi delal L.R. 19 del 28 dicembre 2009.
Gli stessi richiedono, altresì, in tempi brevissimi un sopralluogo documentato per accertare l’effettivo stato dei luoghi e per la qualificazione dei parametri edilizi voumetrici ‘esistenti’.
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